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Attualità lunedì 28 luglio 2025 ore 09:59

Niente vetro nei luoghi della movida estiva

Foto di repertorio

Firmata dal sindaco Marabotti una ordinanza che detta le linee da seguire nei locali della movida di Rosignano Solvay, Castiglioncello e Vada



ROSIGNANO MARITTIMO — Niente vetro nei luoghi della movida estiva, scatta dunque l'ordinanza che vieta a Rosignano Solvay, Castiglioncello e Vada, dalle 20 alle 6 del mattino successivo, l’utilizzo improprio di bottiglie di vetro a danno di cose e persone.

L’ordinanza, che è stata firmata con decorrenza immediata dal sindaco Claudio Marabotti e con validità fino al 15 Settembre vuole scoraggiare l'abuso di alcol soprattutto tra i più giovani, ma anche tutelare l’ambiente e il contesto urbano, spesso interessato, si legge, dall’abbandono di contenitori di vetro, prelevati dai locali per la consumazione in strada e depositati incautamente nelle aree pubbliche, che rappresentano un pericolo per l’incolumità delle persone in relazione a utilizzi impropri.

L’atto sindacale (numero 507 del 24 luglio 2025), per quanto riguarda i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pub, ristoranti, ecc.), alle attività similari (gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, gastronomie, ecc.), ai circoli privati e agli esercenti il commercio su aree pubbliche, anche in occasione di eventi di somministrazione temporanea, vieta la vendita, in contenitori di vetro, di alcolici, superalcolici e qualsiasi altro genere di bevande; la somministrazione di alcolici, superalcolici e altre bevande in contenitori di vetro.

Per i fruitori, cioè per chi acquista, il divieto è di detenzione di bevande in contenitori di vetro per il consumo delle stesse su area pubblica su scogliere e arenili pubblici, nei centri storici e in particolare in Piazza della Vittoria e Pineta Marradi a Castiglioncello, Piazza Garibaldi a Vada, Lungomare Monte alla Rena e Piazza delle 4 Repubbliche Marinare a Rosignano Solvay.

I divieti previsti dall’ordinanza non trovano applicazione quando la vendita e/o la somministrazione con la conseguente consumazione avvengano per i clienti ammessi all'interno del locale, i clienti seduti sia ai tavoli esterni pertinenti il locale, sia su suolo pubblico dato in concessione all’esercizio; i clienti che accompagnano e correlano l’asporto delle bevande all’acquisto in via principale di alimenti in vendita presso l’esercizio stesso destinati a costituire un pasto.

Per chi non osserverà quanto disposto dall’ordinanza, è prevista una sanzione amministrativa da 500 euro a 5mila euro.


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