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Detenzione di armi: ecco cosa fare

Entro il 4 maggio i detentori devono produrre il certificato medico di idoneità, salvo che non sia stato già prodotto nei sei anni antecedenti l'entrata in vigore della norma

Il Comune di Guardistallo informa che con il decreto legislativo numero 121 del 29 settembre 2013 è cambiata la legge che norma la detenzione di armi in casa, per tutti quei soggetti che sono privi di porto d’armi.
"Si tratta di un problema che interessa, diverse migliaia di cittadini - scrivono dal Comune - l’esempio tangibile è quello del nonno cacciatore che, una volta deceduto, lascia ai figli o ai nipoti non in possesso di porto d’armi, il fucile che gli era appartenuto".

In particolare, il comma 2 dell’articolo 6 prevede che “entro 18 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto (a partire dal 5/11/2014) i soggetti detentori di armi devono produrre entro il 4 maggio 2015 il certificato medico di idoneità alla detenzione di armi comuni da fuoco, previsto dall’articolo 35, settimo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, salvo che non sia stato già prodotto nei sei anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Decorsi i diciotto mesi è sempre possibile la presentazione del certificato nei 30 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell’ufficio di pubblica sicurezza competente”.

In altre parole, c’è tempo fino ai primi di maggio 2015 per mettersi in regola, dopodiché, se si omette di produrre la dovuta certificazione, occorrerà attendere la diffida del commissariato e da quel momento scatteranno altri 30 giorni di tempo per rientrare nella norma di legge.

L'amministrazione riporta poi i limiti numerici alla detenzione di armi. Ad oggi, per fini diversi dalla fabbricazione, esportazione, commercio, industria e vendita (art. 10 legge 110/75), le armi detenute con semplice denuncia, non possono superare 3 armi comuni da sparo; 6 armi per uso sportivo; numero illimitato di armi da caccia. Per detenere un numero maggiore di armi occorre la licenza di collezione. Nel numero non rientrano le armi antiche, artistiche o rare. Mentre le armi da caccia sono individuate dall’art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), come definite dall'art. 6, comma 6 del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204.