Approvato dal Consiglio comunale (delibera n. 162) il nuovo regolamento di polizia rurale che si basa su principi fondamentali quali la sicurezza e il decoro, la pubblica quiete, la tutela e la salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio pubblico, la tranquillità delle persone e la salute pubblica. Tutti elementi, dunque, per una civile convivenza, lo sviluppo di una coscienza civile e la diffusione della cultura della legalità. Lo schema approvato dal Consiglio comunale del nuovo regolamento di polizia rurale è stato coordinato e redatto dal comando della Polizia municipale, frutto di un lavoro di gruppo che ha visto la partecipazione di tutti gli uffici interessati.
Il nuovo regolamento fa riferimento alle norme in materia di manutenzione del territorio previste dalla legge regionale numero 48 del 7 novembre 2024 dove all’articolo 1 si legge: “La Regione, al fine di perseguire la semplificazione delle procedure di manutenzione del territorio e favorire la trasparenza nei rapporti fra cittadini e la pubblica amministrazione, detta norme tese ad uniformare i contenuti dei regolamenti comunali di polizia rurale” mentre all’articolo 2 elenca che cosa in particolare deve essere regolamentato per la tutela del territorio dal dissesto idrogeologico, della pubblica incolumità, dell’ambiente agrario e di quello antropizzato, del decoro paesaggistico.
Il regolamento di polizia rurale è un insieme di norme che regolano la vita nelle zone rurali, stabilendo regole per l’uso del territorio, la tutela dell’ambiente, la gestione degli animali e altre attività agricole. In sostanza, è un insieme di regole che assicurano il rispetto delle leggi e degli ordini comunali in aree rurali.
Il documento è diviso in dieci “titoli” che partendo dalle disposizioni generali, trattano a seguire la disciplina delle acque e dei canali, le strade e i terreni, i fuochi e la prevenzione antincendi boschivi, i trattamenti fitosanitari e l’uso di fertilizzanti, le piante, gli animali, l’igiene e il decoro, il campeggio, per concludere i capitoli con gli accertamenti, le sanzioni e le disposizioni finali.
“I cambiamenti climatici che caratterizzano questi ultimi anni con eventi calamitosi e del tutto eccezionali - ha sottolineato il vicesindaco e assessore Mario Settino - hanno evidenziato ancora di più l’attenzione che le amministrazioni pubbliche devono rivolgere alle misure di prevenzione e di tutela territoriali. La cura e la manutenzione diventano fondamentali sia in materia di antincendio boschivo che di prevenzione del dissesto geologico e di sicurezza stradale. La manutenzione delle scarpate, dei cigli stradali e dei fondi pubblici e privati, sia in ambito urbani, perturbano che extra urbano, assumono rilevanza nelle attività di prevenzione a tutela della pubblica incolumità. Il presidio e la cura dei territori devono essere garantisti attraverso l’adozione di tutte quelle misure ed azioni volte ad evitare il pericolo emergente”.
Nel dettaglio il nuovo regolamento prevede che le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme spettano in via principale alla Polizia municipale e quanto alle sanzioni amministrative e provvedimenti amministrativi si applica la sanzione pecuriaria di 150 euro. È prevista, fra le altre, anche la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
Nel nuovo regolamento rurale si presta particolare attenzione al Titolo IV (fuochi - prevenzione air / antncendii boschivi) che esamina la prevenzione incendi (interfacciandosi con il regolamento urbano), gli abbracciamenti e lo spegnimento degli incendi (fra cui l’utilizzo di acqua contenuta in vasche, cisterne, piscine, pozzi, serbatoi, canali di irrigazione).
Nel nuovo regolamento si indicano - partendo dal Titolo II - le azioni utili per la manutenzione del reticolo idraulico minori (fra cui - ad esempio - cigli e fossi di scolo situati lungo le strade rurali poderali, interpoderali, vicinali a uso pubblico e pubbliche devono essere mantenuti a cura e spese dei frontisti) e danno disposizioni per l’irrigazione e il risparmio idrico. Si parla poi della manutenzione da parte dei proprietari o frontisti delle strade poderali, interpoderali e vicinali, dei terreni incolti che devono essere tenuti liberi da rifiuti, devono essere punti e tenuti in condizioni di sicurezza anche per prevenire l’insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica; dei movimenti di terra; della lavorazione dei terreni; dei divieti ai veicoli a motore; di come utilizzare i prodotti fitosanitari i fertilizzanti (spandimento e stoccaggio di concimi organici e ammendanti). Si apre un focus anche sulle piante, ovvero si parla della tutela ed abbattimenti di piante lungo strada, ma anche della difesa contro le malattie delle piante.
Il titolo VII riguarda gli animali: caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati a piccoli allevamenti di tipo familiare o ad animali da affezione; deposito di foraggi e insisti, emozione di odori molesti, protezione della fauna selvatica, percorrenza di strade pubbliche con animali, e dispositivi acustici per allontanamento di volatili.
Il Titolo VIII apre infine vari focus su igiene e decoro (presenza di manufatti in amianto: il proprietario ha l’obbligo di verificare stato di manutenzione e che per tale verificai privato deve rivolgersi a un tecnico qualificato), interventi per la salvaguardia della pulizia dell’igiene e del decoro, mentre il titolo IX esamina il campeggio (all’articolo 1 si legge fra l’altro che in mancanza di specifiche aree attrezzate destinata campeggio ne territorio la sosta di carovane di veicoli non è comunque consenta né in aree pubbliche né in quelle private.