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Telefonia, il Tar condanna il Comune

La sentenza del tribunale amministrativo arriva in seguito a un ricorso di Vodafone e impone uno stop ai divieti per l'installazione degli impianti

Un ripetitore per cellulari

L'articolo del regolamento urbanistico che consente l’installazione di impianti per la telefonia mobile solo sulle aree messe a disposizione dal Comune è nullo. A decretarlo è stato il tribunale amministrativo del riesame, il Tar, con una sentenza depositata l'11 aprile.

Una sentenza che arriva dopo il ricorso della compagnia telefonica Vodafone Omnitel Bv e che aldilà del caso specifico, impone un cambiamento di rotta nella gestione delle aree da destinare alle installazioni per la telefonia: secondo il Tar il Comune non avrebbe dovuto individuare non i siti dove consentire l'installazione degli impianti, bensì indicare soltanto le aree limitate dove vietare tale installazione.

All'origine della sentenza, come detto, un ricorso di Vodafone, che aveva chiesto al Comune di installare un impianto sul tetto di un albergo a Marina di Cecina. Il Comune aveva rifiutato, motivando la decisione proprio in ragione dell'articolo del regolamento urbanistico, ora decretato nullo. Il Comune dovrà pagare dunque le spese processuali, che ammontano a circa 2mila 500 euro, ai quali si aggiungono circa 5mila euro per l’assistenza legale.

La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Tirreno.