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Attualità venerdì 22 luglio 2016 ore 12:28

"Vogliamo la corretta applicazione delle norme"

Foto repertorio

Le precisazioni del legale dell' Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti dopo il nostro articolo "I camper possono tornare nei parcheggi"



ROSIGNANO MARITTIMO — Riceviamo e pubblichiamo integralmente

Scrivo la presente in nome e per conto dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (A.N.C.C.), in persona del legale rappresentante in carica con sede a Firenze in via San Niccolò 21 quale associazione rappresentativa degli interessi dei proprietari di autocaravan, al fine di chiarire e richiedere quanto segue. 

In data 19.7.2016 la Redazione del quotidiano online Cecina.it pubblicava l’articolo dal titolo “I camper possono tornare nei parcheggi” (http://www.quinewscecina.it/rosignano-m-mo-i-camper-possono-tornarenei-parcheggi.htm) relativo alle azioni intraprese dalla mia assistita nei confronti del Comune di Rosignano Marittimo che ha istituito parcheggi riservati alle sole autovetture in violazione del codice della strada, del regolamento di esecuzione e attuazione e delle direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

L’articolo fornisce un’informazione semplicistica che non tiene conto del fondamento giuridico dell’azione intrapresa dalla mia assistita la cui unica finalità, qualora non fosse ben chiaro, è quella di ottenere la corretta applicazione delle norme di legge in materia di circolazione delle autocaravan. Un obiettivo che l’amministrazione dovrebbe perseguire di per sé senza costringere il cittadino ad estenuanti azioni. 

Inoltre, l’utilizzo di espressioni come “invasione di camper” causa di “scarso decoro del centro urbano” appaiono gravemente offensive dell’immagine dei proprietari di autocaravan. 

I provvedimenti anticamper riscontrano facilmente il consenso di una cittadinanza considerato il falso e diffuso pregiudizio secondo il quale le autocaravan sporcano, deturpano l’ambiente, il paesaggio, il decoro, eccetera, eccetera. Senza considerare poi che i divieti alle autocaravan soddisfano i gestori delle strutture ricettive. 

Tuttavia, la regolamentazione della circolazione stradale deve perseguire le finalità prescritte dal codice della strada e non tutelare interessi – spesso privati – estranei al quadro normativo di riferimento. 

Peraltro, le criticità che emergono dall’articolo potrebbero essere risolte con provvedimenti che non limitano la circolazione stradale delle autocaravan come, a esempio, la previsione di divieti di sosta per consentire la pulizia delle aree destinate alla sosta dei veicoli. 

Invero, l’A.N.C.C. ha tentato in più occasioni di dialogare con l’amministrazione comunale anche fornendo indicazioni tecniche vista la pluriennale esperienza nel settore della regolamentazione stradale. A esempio, unitamente all’istanza del 10.5.2016 relativa all’ordinanza n. 203/2016 attualmente oggetto di ricorso ai sensi dell’articolo 37 del codice della strada, la mia assistita trasmetteva all’ente proprietario della strada una dettagliata relazione in materia di organizzazione dei parcheggi (doc. 1). Senza considerare le precedenti note del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti deputato per legge a impartire direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione stradale ex articoli 5 e 35 del codice della strada tra le quali, a titolo esemplificativo, la n. prot. 31543/2007 (cfr. doc. 1). 

Nonostante tutto ciò, sono anni che il Comune di Rosignano Marittimo adotta provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale che discriminano in modo illegittimo le autocaravan. 

Il quadro pregresso e complessivo dimostra che l’ente proprietario della strada intende favorire esclusivamente chi circola in autovettura a danno di coloro che utilizzano altre tipologie di autoveicoli tra le quali l’autocaravan. 

Dapprima, sulla base delle ordinanze n. 100/1999, n. 344/2000 e n. 306/2001, il Comune installava segnali di divieto di transito ai veicoli di altezza superiore a due metri e sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale illegittime e pericolose. A seguito delle azioni intraprese dall’A.N.C.C., il Comune revocava i suddetti provvedimenti e rimuoveva le sbarre e i segnali di divieto di transito. 

Poi, con ordinanze n. 410/2009 e n. 203/2016, il Comune istituiva parcheggi riservati alle sole autovetture. L’amministrazione rifiutava l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti illegittimi costringendo la mia assistita a richiedere, per l’ennesima volta, l’intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (docc. 2-7). 

La condotta dell’amministrazione comunale conferma la dilagante miopia degli enti locali incapaci di agire secondo legge e, al contempo, di promuovere una vera politica di ‘welcome-incoming’ per accogliere non solo il turista che intende fruire delle strutture ricettive ma anche il turista itinerante che viaggia in tenda ovvero le famiglie in autocaravan portatrici anch’esse di opportunità economiche per il territorio che le ospita. Purché chi gestisce il territorio sappia promuoverlo. 

Tutto ciò costituisce soltanto una parziale rappresentazione del quadro relativo alla circolazione delle autocaravan e dell’operato dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti affatto riducibile nei termini di “un accanimento lobbistico”. 

Tanto premesso, si invita la Redazione di Cecina.it a pubblicare, entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della presente, un nuovo articolo circa le azioni intraprese dall’A.N.C.C. nei confronti del Comune di Rosignano Marittimo alla luce dei chiarimenti resi e avendo cura di precisare che la circolazione delle autocaravan non può essere causa di “scarso decoro urbano” e che è compito dell’ente proprietario della strada regolamentare la circolazione di tale tipologia di autoveicolo nel rispetto del codice della strada che, peraltro, già prevede idonei strumenti di disciplina e di sanzione per reprimere talune condotte. In mancanza, la mia assistita si riserva di procedere nelle più opportune sedi ritenendo che l’articolo in oggetto abbia leso la propria immagine e quella dei proprietari di autocaravan. 

In attesa di riscontro, porgo distinti saluti. 

Avv. Assunta Brunetti 

In allegato: 

1. istanza dell’A.N.C.C. del 10.5.2016 e relativi allegati; 

2. ordinanza del Comune di Rosignano Marittimo n. 410/2009; 

3. ordinanza del Comune di Rosignano Marittimo n. 203/2016; 

4. istanza dell’A.N.C.C. del 21.10.2015; 

5. nota del Comune di Rosignano Marittimo del 9.6.2016; 

6. nota del Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. 3732 del 21.6.2016; 

7. ricorso al Ministero Infrastrutture e Trasporti contro ord. n. 203/2016.


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