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Attualità giovedì 29 giugno 2017 ore 15:04

Acqua potabile, un'ordinanza ne limita l'uso

L'ha emessa il sindaco a causa del prolungarsi dello stato di siccità. Non è stata fissata la data di scadenza. Ecco cosa non si può fare



ROSIGNANO M.MO — A causa del prolungato stato di siccità in cui versa il territorio dovuto alle condizioni climatiche delle ultime settimane, il sindaco di Rosignano Marittimo il 29 giugno ha emesso l’ordinanza per la razionalizzazione del consumo di acqua potabile e il divieto di uso improprio. Si tratta di un provvedimento motivato dalla dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile da parte dell’Autorità Idrica Toscana ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale n. 69/2011 (ricevuto dal Comune con protocollo n. 32036/2017), con cui l’AIT chiede l’adozione di specifiche ordinanze di divieto degli usi non essenziali dell’acqua dell’acquedotto pubblico accompagnati da un’adeguata attività di vigilanza, come previsto nel Piano Operativo di Emergenza.

L’ordinanza ha perciò decorrenza immediata e validità fino al termine della criticità idrica, comunicata tramite espressa revoca, ed impone a tutta la cittadinanza sul territorio comunale il divieto assoluto di usare l’acqua potabile proveniente dagli acquedotti urbani e rurali ed erogata da allacciamenti ad uso domestico per scopi diversi da quelli igienico-sanitari fino a revoca e/o cessata necessità. E’ proibito perciò usare l’acqua potabile per riempire piscine o innaffiare parchi, giardini e orti privati. Per parchi e giardini pubblici gli uffici comunali competenti sono obbligati a limitare al minimo l’acqua potabile, riducendo le annaffiature all’indispensabile e approvigionandosi a fonti alternative non provenienti dal civico acquedotto.

I cittadini sono invitati a limitare il consumo di acqua potabile erogata da allacciamenti ad uso domestico al minimo indispensabile e a non lasciare aperte, dopo l’uso, le fontanelle pubbliche al fine di evitare inutili sprechi. A verifica del rispetto dell’ordinanza saranno attivati controlli specifici, che in caso di trasgressione comporteranno l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da 25 a 500 euro, come previsto dalle disposizioni di legge (art 7 bis del Decreto legislativo n.267/2000).


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