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Attualità martedì 04 novembre 2014 ore 13:15

Libretto di circolazione: ecco cosa cambia

Il Comando di Polizia Municipale chiarisce le novità riguardanti l'intestazione dei veicoli: chi usa l'auto di un'altra persona, che non sia familiare convivente, deve aggiornare i dati



ROSIGNANO MARITTIMO — Le disposizioni dell’articolo 94 comma 4-bis, entrate in vigore da ieri 3 novembre 2014, hanno generato un po' di preoccupazione sulle novità introdotte riguardo alla carta di circolazione dei veicoli. Per questo, il Comando di Polizia Municipale del Comune di Rosignano Marittimo ritiene opportuno chiarire alcuni aspetti della novità, al fine di evitare inutili allarmismi nella cittadinanza.

L’articolo 94, c. 4-bis riguarda l’obbligo di registrazione nell’anagrafe dei veicoli gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (e non nel P.R.A.) dei dati di colui che abbia la disponibilità per una periodo superiore a 30 giorni di un veicolo intestato ad altro soggetto. L’obbligo non riguarda i componenti del nucleo familiare convivente. Significa, quindi, che chi usa l'auto di un'altra persona, che non sia un familiare convivente, per più di un mese, dovrà registrare il suo nome nel libretto di circolazione. 

Lo stesso articolo prescrive anche l’obbligo di registrare ogni variazione dell’intestatario diversa dal cambio di residenza/sede o di proprietà che sono già oggetto della prescrizione dell’articolo 94, commi 1 e 2. Ad esempio la variazione della toponomastica, delle generalità della persona, o della denominazione della società che non diano luogo a un diverso soggetto giuridico.

La registrazione della disponibilità o della variazione prevista dal comma 4-bis dell’articolo 94 deve avvenire entro 30 giorni dalla data dell’atto che ha dato luogo alla nuova disponibilità o variazione dell’intestatario.

L’inosservanza della prescrizione è sanzionabile solo per atti posti in essere a partire dal 3 novembre 2014.

Ma il chiarimento maggiore riguarda il fatto che l'accertamento potrà avvenire, di norma, solo in base a contratti di locazione (es. veicoli a noleggio), comodato, o altre forme contrattuali, dalle quali sia ricavabile la sussistenza di una disponibilità del veicolo superiore a 30 giorni (sempre per atti conclusi dal 3 novembre p.v.).
Significa, quindi, che queste norme riguardano soltanto chi ha un contratto di noleggio, comodato o un'auto aziendale.

Il responsabile della violazione è l’avente causa, cioè colui che ha il veicolo nella disponibilità per un periodo superiore a 30 giorni e che deve curare la registrazione e l’aggiornamento della carta di circolazione, e non il conducente, salvo sia egli stesso l’avente causa.

Per ogni approfondimento e dettaglio tecnico il Ministero ha emanato: la circolare prot. n. 15513 del 10/7/2014 e la circolare prot. n. 23743 del 27/10/2014


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